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Cassazione: l’I.N.A.I.L. e la rendita per malattia professionale

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il lavoratore che, a causa del lungo percorso casa-lavoro, lavoro-casa effettuato in auto ogni giorno per anni, contrae un malattia (per esempio un ernia) non può chiedere all’I.N.A.I.L. la rendita per malattia professionale.
La Cassazione ha spiegato nella sentenza la differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale. Differenza è fondamentale in quanto solo il primo è indennizzabile anche se avviene al di fuori del luogo di lavoro.

L’infortunio su lavoro è un evento lesivo dovuto ad una causa violenta verificatasi nello svolgimento dell’attività lavorativa o “in itinere” (cioè nel tragitto casa-lavoro, casa-mensa, o da un luogo di lavoro all’altro). L’infortunio può provocare un’invalidità permanente (assoluta o parziale) o temporanea.

La malattia professionale dà diritto alla rendita I.N.A.I.L. quando consiste in lesioni contratte nel tempo a causa di fattori lesivi presenti sul luogo di lavoro e non anche all’esterno (e quindi non sul tragitto casa-lavoro). La rendita, cioè, viene riconosciuta quando la malattia è causata dal lavoro e non in occasione del lavoro.
A differenza dell’infortunio, non esiste la “malattia professionale in itinere”.

Tuttavia, al lavoratore può essere riconosciuto un equo indennizzo per la malattia professionale: si tratta di una prestazione economica corrisposta “una tantum” (e non mensilmente come la rendita).

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto a:
– una rendita per il danno subito in conseguenza della perdita o riduzione della capacità lavorativa (in presenza di un’invalidità superiore al 16%);
– un’indennità per il cosiddetto danno biologico, che viene corrisposta dall’I.N.A.I.L. nel caso di invalidità superiore al 6% e relativa a infortuni e malattie professionali verificatesi dopo il 25.7.2000.

In caso di malattia professionale il lavoratore ha diritto a:
– una rendita se la malattia professionale gli abbia determinato un’inabilità permanente di grado superiore al 16%. In caso di inabilità permanente ricompresa tra il 6 e il 15% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo una tantum a titolo di danno biologico.

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