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Risarcimento per Furto in Vagone Letto durante la notte

Risarcimento per Furto in Vagone Letto durante la notte

La cassazione, con sentenza n. 26887 del 19 dicembre 2014, ha stabilito che Trenitalia è responsabile, insieme alla società che gestisce il servizio dei vagoni letto, per risarcire un cliente che abbia subito un eventuale furto in una cabina letto.
La vicenda riguarda una signora che ha comprato un biglietto per viaggiare di notte in una cabina con letto/cuccetta. La cabina durante la notte è chiusa dall’interno dalla signora ma mentre la signora dorme qualcuno si introduce nello scompartimento e sottrae dei gioielli. La signora si accorge del fatto e si reca dal controllore per segnalare il fatto svegliandolo.
La signora ha dapprima sporto reclamo nei confronti di Trenitalia, non ottiene alcun esito. Procede quindi citando davanti al tribunale di Roma sia Trenitalia sia la società che gestisce il trasporto.
Il tribunale di primo grado però non accoglie la richiesta. La signora allora procede con la Corte di Appello la quale però non ritiene che ci sia responsabilità da parte di Trenitalia alla quale, secondo la Corte,  compete solo il trasporto e stabilisce quindi che il danno debba essere risarcito solo dalla società che si occupa del pernottamento applicando, per analogia, la stessa responsabilità dell’albergatore nel caso di furto in albergo art. 1785 c.c.: “L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari”.
La Corte di Appello ritiene in particolare che questa società sia responsabile solo al 40% e la signora al 60% in quanto non ha nascosto diligentemente i gioielli.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ribadisce la responsabilità della società che gestisce il pernottamento ma anche, solidalmente, quella di Trenitalia, poiché il contratto di trasporto in vettura con cuccetta è stipulato direttamente tra Trenitalia e la cliente e non è un contratto separato tra la società che gestisce il pernottamento e la cliente.

 

 

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