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Responsabilità del medico generico di base e della mutua

Responsabilità del medico generico di base e della mutua

Responsabilità del medico generico di base e della mutua. Con la sentenza numero n. 6243 del 27/3/2015, la Corte di Cassazione, Sez. III ha stabilito un principio rivoluzionario. Ha stabilito infatti che “la Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.c. del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”. In pratica, nella sentenza, viene riconosciuta la responsabilità diretta del medico “della mutua” o generico insieme a quella della Asl. Secondo la Cassazione il cumulo di responsabilità viene disciplinato dalla legge che crea il Sistema Sanitario Nazionale.

La vicenda: i familiari di una persona contattano nella mattinata il medico generico perché venga a casa a visitare il malato. I sintomi sono quelli di ischemia cerebrale. Il medico però si reca a casa solo il pomeriggio e cura il paziente in maniera non adeguata. Il paziente rimaneva paralizzato.

Il tribunale di primo grado condanna il medico per comportamento colposo unitamente alla Asl.

Le sentenze vengono impugnate. La Corte d’Appello rigetta la domanda di risarcimento dei famigliari nei confronti della sola ASL accogliendo il ricorso sostenendo che l’Asl ha solo funzioni organizzative e non ha obbligazioni dirette nei confronti del cittadino ed oltremodo il medico generico non è legato con un rapporto di lavoro subordinato dei confronti dell’Azienda.

Glie eredi del danneggiato però impugnano la sentenza davanti alla Corte di Cassazione la quale osserva che invece la legge che creò il Sistema Sanitario Nazionale stabilisce che l’Usl deve fornire una assistenza medico generica domiciliare tramite il medico generico convenzionato e che tale servizio costituisce un diritto dei cittadini i quali scelgono un medico nel comune di residenza. Il medico generico è pertanto, in virtù della convenzione sottoscritta con le Asl tenuto a prestare assistenza. Con la soppressione delle Usl tali impegni sono passati alle Asl che riassumendo sono obbligate ex lege a prestare assistenza medico-generica dei confronti del cittadino. Il rapporto del medico di base nei confronti dell Asl si configura come parasubordinato perché deve garantire una prestazione d’opera continuativa derivante da contratto di cui all’art. 1173 c.c. La responsabilità ricade dunque sia sul medico che sulla Asl.

 

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