Si pagano le Tasse sul denaro ottenuto come Risarcimento?
Quando si riceve del denaro come risarcimento questo deve essere considerato nel calcolo della base imponibile su cui pagare le tasse?
Questo dubbio attanaglia molti nostri clienti i quali, dopo aver ricevuto un risarcimento per un danno da mala sanità, da infortunio sul lavoro, da tragedia, da disastro o da un incidente stradale, si domandano quanto di quel risarcimento effettivamente rimarrà loro al netto delle tasse.
Le opinioni che si sentono in giro a riguardo sono contrastanti. Alcuni sostengono che il risarcimento vada tassato mentre altri sostengono il contrario.
Entrambe le risposte sono parzialmente giuste. Cerchiamo di fare il punto sulla situazione:
Cosa dice la legge
È l’articolo 6 comma 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) che norma come deve essere sottoposto a tassazione il risarcimento. L’articolo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 e si può trovare al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/12/31/086U0917/sg
In sostanza sono soggette a imposte solo quelle parti del risarcimento che sono percepite per integrare o sostituire un reddito. Quel denaro cioè che viene ricevuto al posto dello stipendio, o del guadagno, che non si è recepito a causa del danno che si è subito.
È necessario distinguere nel Risarcimento le due voci importanti che lo compongono:
IL DANNO PATRIMONIALE e DANNO NON PATRIMONIALE
Danno Patrimoniale
Il Danno Patrimoniale a sua volta si divide in altre due voci.
Il cosiddetto lucro cessante e il cosiddetto danno emergente.
Il danno emergente comprende tutte le spese che il danneggiato ha dovuto sostenere a causa del danno che ha riportato. Rientrano per esempio tra queste l’acquisto di medicine, le visite mediche, le visite specialistiche, la fisioterapia, ect. In sostanza il denaro che la persona ha dovuto spendere per le conseguenze dell’incidente.
Il lucro cessante comprende le mancate entrate economiche. Il denaro che non si è percepito a causa dell’incidente e per il periodo di tempo in cui non si è potuto lavorare.
Quindi per sapere cosa viene tassato del risarcimento che si è ottenuto, o quanta parte di quel risarcimento è soggetto a tassazione, bisogna separare le voci che compongono la somma economica totale.
Danno Non Patrimoniale
Il Danno Non Patrimoniale corrisponde a quella parte del risarcimento che si ottiene per aver subito un danno fisico e per i giorni di inabilità che questo danno fisico ha procurato alla persona.
A sua volta è ancora diviso in Invalidità Permanente e Invalidità Temporanea.
Bisogna inoltre considerare il Danno Morale, cioè la sofferenza psichica che chi ha subito il danno ha provato, e il Danno Esistenziale, cioè la perdita di opportunità il danno ha procurato.
Riassumendo
Sono tassate solo quelle somme risarcite a titolo di “lucro cessante” e che assumono la qualifica di reddito. La motivazione è logica: è tassato il risarcimento perché assume una forma di compensazione del reddito che non è stato percepito a causa dell’impossibilità di lavorare.
Sempre l’art. 6 del TUIR fa però una precisazione: è esclusa dalla tassazione la somma liquidata a titolo di invalidità permanente (o per morte) anche se riconosciuta in sostituzione o per la perdita di reddito.
È quindi sostanziale fare la differenza tra “guadagno” e “risarcimento”. Quando si tratta di guadagno interviene la tassazione. Quando invece si tratta di un risarcimento per spese che il danneggiato ha dovuto affrontare come conseguenza del danno subito (danno fisico, danno morale, danno esistenziale, ecc.) non interviene la tassazione.
È in ogni caso consigliato rivolgersi al proprio commercialista o al proprio CAF per avere maggiori dettagli e per procedere correttamente.