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TUTELE PER I LAVORATORI: RISARCIMENTO E INDENNIZZO

Tutele per i lavoratori risarcimento e indennizzo. La crescita degli infortuni sul lavoro in Italia è stata definita una “guerra quotidiana che non accenna a placarsi”[1] nonostante l’impegno delle imprese e delle Istituzioni. A prescindere dalle statistiche[2], tuttavia, resta spesso marginale l’attività di informazione a favore dei cittadini: in altre parole, si manca spesso di offrire risposte semplici a domande come “Cosa devo fare se ho subito un infortunio sul lavoro?”, “Ho diritto al risarcimento dopo un incidente professionale?”, “Chi tutela i lavoratori infortunati e le loro famiglie?”.

Anche se è difficile definire una prassi comune a tutte le possibili tipologie di infortuni o di malattie sul lavoro, nella maggior parte dei casi entrano in gioco diversi interlocutori, tra i quali ricordiamo l’INAIL[3], le compagnie assicurative private e le imprese stesse, nella figura del Datore di Lavoro e dei suoi delegati, cui lo Stato attribuisce precise responsabilità.

In quest’ottica, non importa la natura dell’evento in sé (es. una caduta dall’alto in cantiere, l’impatto con un muletto in magazzino, uno svenimento all’interno di un ambiente confinato o un incidente in itinere recandosi al lavoro): ogni situazione merita attenzione da parte di chi è incaricato di far rispettare le Leggi a garanzia della salute pubblica.

Sulla base della cosiddetta “automaticità delle prestazioni”, infatti, INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale (tecnopatici), erogando prestazioni economiche (indennizzi), sanitarie e integrative, anche nel malaugurato caso in cui il Datore di Lavoro non abbia versato il premio assicurativo obbligatorio.

Cosa deve fare il Lavoratore che ha subito un danno

Per iniziare, quindi, il lavoratore infortunato è tenuto a denunciare l’incidente, permettendo alle Autorità competenti di aprire un’istruttoria e di valutare le responsabilità di tutte le parti coinvolte, anche grazie al contributo di esperti. È a questo punto che la specifica natura di ogni incidente o malattia, nonché l’esatta entità dei danni sofferti dal lavoratore diventano rilevanti, consentendo di stimare l’indennità corrisposta dall’ INAIL nonché il possibile risarcimento economico integrale, frutto di un’eventuale azione legale avviata autonomamente (atta a definire il cosiddetto “danno differenziale” in relazione a danni morali, esistenziali, biologici e patrimoniali). La responsabilità civile viene per lo più riconosciuta nel momento in cui l’evento dannoso è imputabile ad un soggetto Terzo (es. il Datore di Lavoro, un capo-reparto, un collega) per il mancato o per l’omesso rispetto delle norme di sicurezza.

Ambedue le forme di tutela (l’indennità e il risarcimento), com’è logico, sono corrisposte solo nel caso in cui il lavoratore infortunato abbia rispettato tutte le misure di sicurezza previste dalla Legge e non vi sia dolo. Nell’estremo caso di un decesso, ecco che l’indennizzo spetta agli aventi diritto (di solito, il coniuge e i figli minori a carico).

Con ciò, al termine di questa brevissima panoramica, appare evidente che la Legge offre ai cittadini numerosi strumenti per rivendicare i propri diritti, ma – in ultima analisi – è sempre necessario lasciarsi aiutare da professionisti competenti, capaci di analizzare i fatti in modo oggettivo e di orientarci nelle scelte che accompagnano momenti talvolta difficili, sicuramente impegnativi, con lo scopo di proteggere noi e i nostri cari.

© Ing. A. Negrini – Specialista nella Sicurezza sul Lavoro – https://www.alessandro-negrini.com/

[1] Comunicato stampa del 21 maggio 2019. “ANMIL: L’andamento infortunistico non può richiedere cautela, dobbiamo fermare questa strage sul lavoro”.

[2] A tal riguardo, si vedano sia la “Relazione Annuale 2018” che il rapporto INAIL sull’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (INAIL, 2020. ISSN 2035-5645).

[3] INAIL: Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

BIBLIOGRAFIA

– ANMIL, “L’andamento infortunistico non può richiedere cautela, dobbiamo fermare questa strage sul lavoro”. Comunicato stampa del 21 maggio 2019

– INAIL, “Carta dei servizi”. Roma, 2019;

– INAIL, “Dati INAIL. Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”. ISSN 2035-5645. Roma: 2020;

– INAIL, “Relazione Annuale 2018”. Roma: 2020;

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